STATUTO
ARTICOLO 1
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE
La Federazione Speleologica Abruzzese ETS, più avanti F.S.A. ETS o Federazione, con codice fiscale 93088540666, è informalmente esistente dal 1964; si è costituita il 30 maggio 1992 in L’Aquila, presso lo studio notarile dell’Avv. Laura Niro, raccolta n. 4563, repertorio n. 13.515.
La Federazione utilizzerà nella denominazione sociale la locuzione “Ente del Terzo Settore” o l’acronimo ETS all’atto dell’iscrizione al RUNTS. La Federazione ha durata illimitata. L’anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.
Ha sede legale presso il Museo di Speleologia “Vincenzo Rivera”, in via Castello snc, San Demetrio ne’ Vestini frazione Stiffe (AQ). La sede assembleare viene rimandata al Regolamento. La Federazione opera ai sensi del Codice Civile e del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e sue successive modifiche. Il trasferimento della sede legale non comporta modifiche statutarie se avviene all’interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento agli enti pubblici territoriali che provvederanno ai fini dell’aggiornamento del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o dei registri operanti medio tempore. Spetta all’Assemblea Straordinaria deliberare il trasferimento della sede nell’ambito del territorio comunale, in altri comuni, nonché l’istituzione e la soppressione di sedi secondarie.
La conservazione dei documenti della Federazione viene effettuata presso il domicilio del Presidente pro tempore.
ARTICOLO 2
SCOPI E FINALITÀ
La Federazione Speleologica Abruzzese rappresenta le associazioni speleologiche federate abruzzesi e svolge i propri compiti istituzionali in base a tale rappresentanza nelle relazioni con enti, organizzazioni e singoli che si occupano di speleologia nelle sue diverse forme. La Federazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, indipendente, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con Stato, Regioni, Province (anche autonome), Enti pubblici e privati (Università, Enti di Ricerca, Fondazioni ecc.).
La Federazione ha lo scopo di promuovere la speleologia in ogni forma e manifestazione, la conoscenza, lo studio e la tutela degli ipogei naturali, artificiali, nonché del paesaggio e degli ambienti ad essi connessi, in particolare nel territorio abruzzese. Tutela altresì i beni culturali, ambientali e paesaggistici presenti nelle aree di rilevanza speleologica. Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell’Art. 5 del D. Lgs. 117/ 2017 (Codice Terzo Settore) e successive modifiche ed integrazioni.
In particolare la Federazione, tra le attività di interesse generale di cui al citato Art. 5, opera negli ambiti dei seguenti comma:
d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 42 del 22 gennaio 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
La Federazione cura il Catasto degli ipogei naturali e artificiali, affidando l’incarico ad una o più commissioni di organizzare il servizio in conformità dell’apposito Regolamento.
La Federazione collabora con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico nell’opera di prevenzione degli incidenti negli ipogei durante la fase di avvicinamento e/o nella ricerca degli stessi.
La Federazione può programmare in accordo con le apposite istituzioni competenti in materia, di organizzare, gestire, corsi inerenti le attività speleologiche.
ARTICOLO 3
ATTIVITÀ
La Federazione per conseguire tali scopi nello specifico, a titolo esemplificativo intende:
1) proteggere i valori estetici e paesaggistici caratteristici delle aree carsiche, delle cavità che rivestono particolare interesse sotto l’aspetto estetico e scientifico, delle risorse idriche del sottosuolo nonché degli ambienti non carsici e delle cavità artificiali;
2) favorire lo studio, la ricerca e l’esplorazione nelle aree interessante da fenomeni naturali ed artificiali tipici degli ambienti carsici ed ipogei, di particolare interesse scientifico nei suoi vari aspetti;
3) valorizzare le cavità naturali ed artificiali, anche mediante la collaborazione con enti ed associazioni locali che promuovono attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della speleologia e delle attività ad essa connesse;
4) realizzare corsi, convegni, manifestazioni, pubblicazioni scientifiche di speleologia da svolgersi in Abruzzo, nonché su tutto il territorio nazionale, partecipare a convegni e manifestazioni nazionali ed internazionali;
5) curare e diffondere a mezzo stampa e/o in forma elettronica notiziari, periodici, annuari e altre pubblicazioni al fine di incoraggiare la fruizione consapevole degli ipogei e degli ambienti ad essi connessi;
6) organizzare iniziative ed attività col fine di avvicinare neofiti alla speleologia;
7) esercitare attività accessorie anche a carattere commerciale, strumentali e funzionali al conseguimento dei propri scopi istituzionali e assumere partecipazioni in enti, associazioni di secondo grado e società commerciali;
8) svolgere ogni altra attività tesa a promuovere la cultura speleologica ed a valorizzare e tutelare la natura e l’ambiente;
9) redigere, manutenere e aggiornare i catasti.
10) perseguire finalità istituzionali volte alla tutela e alla valorizzazione del turismo speleologico responsabile e sostenibile; contribuisce alla conoscenza del patrimonio ipogeo, alla sua protezione e tutela, alla classificazione di itinerari sotterranei fruibili anche da non speleologi.
La Federazione inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’ Art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso la Federazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell’Art. 13, comma 3, del Codice del Terzo Settore. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dalla Federazione in favore dei propri associati e/o di terzi. Le attività svolte dai volontari non possono essere retribuite in alcun modo. Al volontario possono essere rimborsate dalla Federazione soltanto le spese preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite dall’Assemblea dei Soci della Federazione. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’Art. 46 del DPR 445/2000, purché queste non superino l’importo stabilito dall’organo sociale competente, il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso secondo quanto previsto dall’Art.17 del Codice del Terzo Settore e successive modifiche integrative.
La Federazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’Art.7 del Codice del Terzo Settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. La Federazione non assume responsabilità di sorta nei confronti delle associazioni federate o partecipanti alle attività da lei promosse ed organizzate. Chiunque svolga incarichi in seno alla Federazione non è, a causa di ciò, responsabile dei danni materiali o fisici che in qualunque modo possano subire le associazioni federate o partecipanti alle attività promosse, organizzate e condotte dalla Federazione e/o dalle associazioni federate. Qualunque responsabilità civile o penale ricadrà su colui o coloro che vi abbiano dato causa e che abbiano colpa manifesta o dimostrata.
ARTICOLO 4
1) SOCI
Le associazioni federate hanno tutte gli stessi diritti e doveri e la loro adesione è a tempo indeterminato. Il numero di associazioni aderenti è illimitato. Possono chiedere di divenire membri della Federazione Speleologica Abruzzese, senza alcun tipo di discriminazione, le associazioni speleologiche del Terzo Settore e/o altre associazioni speleologiche senza scopo di lucro che hanno sede nella Regione Abruzzo, che condividano lo Statuto ed il Regolamento della F.S.A. e che abbiano nei loro scopi sociali l’esplorazione e lo studio delle discipline scientifiche relative alla speleologia ed agli ambienti ad essa connessi.
L’Assemblea è sovrana, le associazioni federate sono rappresentate dal legale rappresentante, che ha il diritto di voto o, in assenza dello stesso, da un delegato scelto tra due soci della stessa associazione federata indicati all’inizio dell’anno sociale.
Le associazioni federate conservano la propria autonomia amministrativa ed operativa.
2) ADESIONE ALLA FEDERAZIONE
Un’associazione speleologica abruzzese che intende far parte della Federazione deve presentare domanda scritta e la documentazione richiesta al Consiglio Direttivo che istruisce la pratica e la sottopone per l’approvazione all’Assemblea. La stessa, delibera sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione dell’Assemblea viene comunicata dal Consiglio Direttivo all’interessato. I tempi, la documentazione e la domanda sono normate dal Regolamento. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo motiva la deliberazione e ne dà comunicazione all’interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si ripronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.
L’associazione che chiede l’ingresso in Federazione deve comprovare di svolgere attività speleologica da almeno due anni; la documentazione relativa è normata nel Regolamento.
L’ammissione, in qualsiasi giorno dell’anno venga accordata, deve prevedere il pagamento della quota sociale dell’anno in corso. La qualità di associazione federata ha carattere permanente e si perde unicamente nei casi di seguito previsti dall’Art. 4 comma e. Non saranno ammesse associazioni nel cui Statuto sono contemplate attività a fine di lucro, contrarie agli interessi della speleologia o composte da soli soggetti professionisti.
L’appartenenza alla Federazione Speleologica Abruzzese implica l’obbligo, da parte delle associazioni, di osservare lo Statuto ed il Regolamento.
3) DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI
Ogni associazione federata, purché iscritta da almeno tre mesi, ha diritto di voto.
Gli associati sono tenuti all’adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dal Regolamento e dalle deliberazioni assembleari, fra i quali l’obbligo di contribuire alle necessità economiche della Federazione mediante il pagamento della quota associativa annuale e di eventuali contributi straordinari aggiuntivi deliberati.
Ogni associazione federata ha diritto ad esaminare i libri sociali previsti dal Codice del Terzo Settore, previa richiesta scritta all’Assemblea, entro 30 giorni dalla richiesta. In particolare, l’accesso ai predetti libri potrà avvenire prendendo accordi diretti con il Segretario.
3) QUOTA SOCIALE
Il pagamento della quota associativa annuale, la quale non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale, deve essere eseguito entro 31 gennaio. L’associazione federata non in regola con il pagamento sarà soggetta a messa in mora previa comunicazione da parte del Consiglio Direttivo con conseguente sospensione del diritto di voto fino ad adempimento.
4) CESSAZIONE DI APPARTENENZA
I membri cessano di appartenere alla Federazione Speleologica Abruzzese:
a) per avvenuto scioglimento della F.S.A.;
b) per scioglimento o recesso dell’associazione federata;
c) per estromissione in conseguenza del mancato pagamento della quota sociale; trascorsi 30 giorni dal sollecito comunicato dal Consiglio Direttivo;
d) per estromissione in conseguenza dell’assenza a 10 assemblee consecutive.
e) quantunque arrechino danni gravi, anche morali, alla Federazione o adottino un comportamento irriguardoso nei confronti degli altri associati;
f) qualora non ottemperino alle disposizioni dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi della Federazione.
L’associazione federata può dimettersi dalla Federazione in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata o PEC; sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.
L’esclusione di un’associazione federata per i punti c), d), e) ed f), viene deliberata dall’Assemblea, con la maggioranza di tre quarti delle associazioni federate, su proposta del Consiglio Direttivo o di una singola associazione federata, dopo che sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi; consentendogli facoltà di replica entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea mediante lettera raccomandata o PEC inviata al Presidente della Federazione.
ARTICOLO 5
ORGANI
Sono organi della Federazione Speleologica Abruzzese:
a) l’Assemblea delle associazioni federate;
b) il Consiglio Direttivo, formato dal Presidente, dal Segretario che svolge anche la funzione di Vicepresidente e dal Tesoriere.
c) Organo di Controllo, laddove ciò sia obbligatorio per legge (Art. 30 e 31 del Codice del Terzo Settore); tale Organo può corrispondere, nei casi previsti, al soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
ARTICOLO 6
1) ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI LEGALI
L’Assemblea è composta dai membri di cui all’Art. 4. Hanno diritto di voto solo le associazioni iscritte alla Federazione da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento della quota sociale.
Le associazioni sono rappresentate con il voto dei legali rappresentanti (presidenti o referenti formali delle associazioni) o da due sostituti nell’arco dell’esercizio. In caso di assenza di entrambi può essere delegato il legale rappresentante di un’altra associazione che potrà avere al massimo una delega. Possono partecipare in qualità di uditori senza diritto di voto tutti i soci delle associazioni federate.
2) L’ASSEMBLEA ORDINARIA
a) Nomina e revoca i componenti degli organi sociali e ratifica la sostituzione dei membri del consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti;
b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
e) delibera sull’esclusione delle associazioni federate;
f) approva il Regolamento e le eventuali variazioni;
g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
h) su proposta del Consiglio Direttivo, ratifica le quote sociali;
i) delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione dei candidati;
j) determina i limiti di spesa e approva rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall’Art. 3 dello Statuto;
k) approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività della Federazione.
3) L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA
a) delibera sulle modificazioni dell’Atto Costitutivo o dello Statuto;
b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Federazione;
c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
4) FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno in via Ordinaria per l’approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale nella forma prevista nel Codice del Terzo Settore; è convocata in via Straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento della Federazione, o per l’assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno un decimo delle associazioni federate in regola con il pagamento della quota associativa. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto le associazioni federate iscritte nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa. Ogni associazione federata ha diritto di voto. Si applica l’articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.
L’Assemblea in prima convocazione è valida se presenti (personalmente o per delega) almeno la metà più uno delle associazioni federate aventi diritto di voto; in seconda convocazione che dovrà tenersi ad almeno 24 ore di distanza dalla prima, la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’Assemblea, validamente costituita.
Per l’Assemblea Straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione della Federazione, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto nonché il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per l’Assemblea Straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione della Federazione, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto.
L’Assemblea può essere svolta anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizione che:
- sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
La convocazione, redatta dal Consiglio Direttivo a firma del Presidente, viene inviata tramite e-mail almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione ai legali rappresentanti dei gruppi federati. L’avviso di convocazione indica gli argomenti posti all’ordine del giorno, l’ora ed il luogo della convocazione. L’assemblea è presieduta dal Presidente della Federazione. In caso di assenza l’Assemblea designa in sostituzione un presidente d’assemblea.
ARTICOLO 7
1) CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea, dura in carica 3 anni, può essere rieletto ed è formato dal Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere.
I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti fra i soci facenti parte delle associazioni federate; durano in carica 3 anni, cioè fino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio del terzo anno. Compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione della Federazione, nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea. Opera in base alle linee di sviluppo dell’attività ed ai programmi deliberati in Assemblea e non può assumere decisioni che prevedano spese eccedenti la disponibilità del bilancio.
In caso di decesso, dimissioni o decadimento di uno o più membri, i rimanenti convocheranno l’assemblea al fine di procedere a nuove elezioni per sostituire i posti vacanti. Nel caso di dimissioni di tutto il consiglio direttivo, il Presidente uscente dovrà indire nuove elezioni entro 30 giorni dalla data delle stesse.
Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente indicazioni del luogo, del giorno, dell’ora della riunione e l’elenco degli argomenti da discutere, spedita a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca prova dell’avvenuta ricezione.
I compiti del Consiglio Direttivo sono:
a) curare l’osservanza dello Statuto e del Regolamento;
b) attuare le deliberazioni dell’Assemblea dei rappresentanti legali delle associazioni federate;
c) promuovere le iniziative e le manifestazioni ai fini statutari;
d) convocare a mezzo del Presidente l’Assemblea dei rappresentanti legali delle associazioni formulando l’ordine del giorno, le modalità, il luogo, la data e l’orario della riunione;
e) redigere il bilancio consuntivo e la bozza di quello preventivo;
f) presentare nell’Assemblea di fine anno, la relazione dell’attività annuale svolta;
g) ricevere le domande di ammissione delle associazioni speleologiche abruzzesi e presentarle all’Assemblea e, nel caso, motivarne il rigetto;
h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione della Federazione che non siano spettanti all’Assemblea;
i) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari, Art. 3, delle spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore della Federazione, sottoponendole all’Assemblea per la ratifica;
j) proporre l’ammontare delle quote sociali;
k) proporre apposite commissioni.
2) PRESIDENTE
Il Presidente è il legale rappresentante della Federazione Speleologica Abruzzese a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio. Viene eletto dall’Assemblea, la sua carica ha durata 3 anni e può essere rieletto. Insieme al Tesoriere ha accesso ai fondi, al patrimonio mobiliare e immobiliare. Convoca il Consiglio Direttivo fissando l’ordine del giorno.
3) SEGRETARIO
Viene eletto dall’Assemblea, la sua carica ha durata 3 anni e può essere rieletto. Il Segretario che svolge anche la funzione di Vicepresidente, redige il verbale nelle assemblee che dovrà contenere solo le deliberazioni assunte e, in forma concisa, le eventuali dichiarazioni il cui inserimento è stato espressamente richiesto dal presidente di un’associazione federata. Coadiuva il Presidente della Federazione nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento della federazione. In assenza del Presidente il Segretario ne fa le veci.
Il Segretario tiene in ordine e aggiornati i seguenti libri:
- libro degli associati;
- libro dei volontari;
- libro delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea;
- libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo.
4) TESORIERE
Viene eletto dall’Assemblea, è membro del Consiglio Direttivo, la sua carica ha durata 3 anni e può essere rieletto. Cura l’esazione dei crediti ed il pagamento dei debiti della F.S.A., redige il bilancio consuntivo e, su indicazioni del Consiglio Direttivo, quello preventivo, da sottoporre all’Assemblea. Cura i contatti con il Revisore dei Conti se nominato. È responsabile della conservazione dei fondi federali, della correttezza delle operazioni e della tenuta dei libri contabili secondo quando previsto dal Codice del Terzo Settore.
ARTICOLO 8
1) PATRIMONIO ED ENTRATE
Il patrimonio della Federazione può essere costituito da beni mobili e immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell’esclusivo perseguimento delle proprie finalità.
Per il conseguimento dei suoi fini, la F.S.A. dispone delle seguenti entrate:
a) quote associative ed eventuali contributi straordinari deliberati;
b) entrate derivanti da contributi e/o convenzioni;
c) proventi di attività della Federazione;
d) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità della Federazione e riconducibile alle disposizioni del Codice Civile;
e) attività diverse di cui Art. 6 del Codice del Terzo Settore.
È fatto divieto destinare anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dalla Federazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
La Federazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2) ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio in forma di rendiconto per cassa da sottoporre all’Assemblea entro il 31 marzo per la definitiva approvazione. L’organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, può, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predisporre il bilancio sociale, da sottoporre all’Assemblea entro 120 giorni per la definitiva approvazione.
ARTICOLO 9
ORGANI DI CONTROLLO
1) REVISORI DEI CONTI
Vengono eletti dall’Assemblea laddove ciò sia obbligatorio per legge (Art. 30 e 31 del Codice del Terzo Settore) o per libera determinazione; l’incarico può essere assegnato a professionisti esterni alla Federazione. La carica ha durata 3 anni. È compito dei revisori:
a) verificare la gestione contabile;
b) verificare la gestione della cassa;
c) riscontrare la regolarità tra scritture contabili e normativa in vigore.
2) ORGANO DI CONTROLLO
Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l’Assemblea nomina un Organo di Controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all’Art. 2397, comma secondo, del Codice Civile. Può essere altresì nominato un Organo di Controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all’Art. 2397, comma secondo, del Codice Civile. Ai componenti dell’Organo di Controllo si applica l’Art. 2399 del Codice Civile.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Federazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale della federazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del D. Lgs. 117/2017. Il libro delle adunanze e deliberazioni dell’Organo di Controllo, è tenuto in ordine e aggiornato dallo stesso.
ARTICOLO 10
VOLONTARI
La Federazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari devono essere iscritti in un apposito registro e svolgono la loro attività in modo non occasionale. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Federazione, tramite il quale svolge l’attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla stessa e riportate nel Regolamento. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali (Art.17 D.Lgs. 117/2017) nello svolgimento delle loro funzioni. Se la Federazione decide di avvalersi di volontari dovrà assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi (Art.18 D.Lgs. 117/2017).
ARTICOLO 11
MODIFICHE DELLO STATUTO
Per modificare l’Atto Costitutivo e/o lo Statuto, è necessaria un’Assemblea Straordinaria con la presenza di almeno tre quarti delle associazioni federate aventi diritto al voto, e il voto favorevole dei tre quarti dei votanti. Per le suddette modifiche si prevede che:
- venga richiesta da almeno la metà dei soci, sottoscritta dagli stessi e trasmessa al consiglio direttivo almeno 30 giorni prima della data proposta;
- sia proposta dal Consiglio Direttivo;
- sia necessaria per motivi imposti da norme di legge.
ARTICOLO 12
SCIOGLIMENTO
L’Assemblea Straordinaria può decidere lo scioglimento della Federazione con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento la Federazione nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione. L’Assemblea Straordinaria delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell’organismo competente ai sensi del D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il suddetto parere è reso entra trenta giorni dalla data di ricezione che la Federazione interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o mezzo equivalente o secondo le disposizioni previste dal D. Lgs. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli. L’obbligatorietà del parere vincolante avrà efficacia dall’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
ARTICOLO 13
REGOLAMENTO F.S.A.
Il presente Statuto potrà essere attuato anche con l’ausilio di appositi regolamenti approvati dall’Assemblea Ordinaria; ogni modifica può essere apportata con la presenza dei tre quarti degli aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
ARTICOLO 14
RICONOSCIMENTI
L’Assemblea può assegnare speciali riconoscimenti non di natura economica.
ARTICOLO 15
RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia del Codice del Terzo Settore e, in particolare, la legge del 6 giugno 2016, n. 106 ed il D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.
NEWS
CATASTO DELLE GROTTE E DELLE AREE CARSICHE
Sul Geoportale Cartografico Regionale è disponibile il “Catasto delle Grotte e delle aree carsiche” della Regione Abruzzo è possibile…